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Serie C 2018-19, ecco il regolamento su Minutaggio e Contributi mutualità

La Lega Pro tramite il COMUNICATO UFFICIALE N. 94/L del 31 Agosto 2018 ha reso noto il cosiddetto Codice di Autoregolamentazione, che tra le altre cose contiene il regolamento sulla distribuzione dei fondi sulla mutualità e sul minutaggio

CAPO IV IMPIEGO GIOVANI CALCIATORI

Art. 15 Ripartizione risorse derivanti dalla Legge Melandri

15.1 Premesso che ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 9/2008 (Legge Melandri) per come novato dalla L. n. 225/2016, “L’organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di Serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per commercializzazione dei diritti di cui all’art. 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio” e che alla luce del dettato normativo il minutaggio è da annoverarsi nell’ambito della voce “formazione e per l’utilizzo dei calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili”, le risorse del minutaggio verranno ripartite in ottemperanza alle disposizioni di Legge e al Regolamento del Fondo di Mutualità FIGC, nonché in base alla percentuale che l’Assemblea di Lega Pro riserverà alla sopra specificata voce dei costi spesabili.

15.2 Gli importi che verranno destinati all’impiego dei giovani calciatori, tesserati con status 04 e 09, saranno distribuiti tra tutte le società sportive, indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite, secondo il seguente criterio:

  • ogni quota sarà calcolata, in via provvisoria alla 7^, alla 14^, alla 21^, alla 28^ ed alla 35^ giornata e successivamente erogata; non verranno presi in considerazione i minuti giocati dalla 36° alla 38° giornata pur rimanendo operante la normativa sulle liste over;

al termine della regular season si procederà al conteggio finale con ricalcolo delle rispettive quote ed erogazioni a conguaglio;

  • dette quote saranno calcolate in base all’effettivo utilizzo dei giovani in campo in gare di Campionato attraverso: o computo del totale dei minuti-giovani assommati da tutti i club; o individuazione, rispetto alla quota dei corrispettivi disponibile, di un “quoziente giovani” per minuto giocato; o assegnazione dei corrispettivi ai singoli club in base ai minuti giocati;

  • incremento del quoziente-giovani per i club in caso di vittoria del campionato diretta (+10%) e decremento in caso di retrocessione diretta (-20%);

  • la società che con riferimento a ciascuna tranche raggiunga la soglia minima di 1890 minuti giocati da calciatori tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota, determinata ai sensi dell’art. 15.3, per ciascuna tranche pari al 10% ;

  • la società che con riferimento a ciascuna tranche superi la soglia di 2520 minuti giocati da calciatori tesserati con status 04 e 09, avrà diritto ad un incremento della quota, determinata ai sensi dell’art. 15.3, per ciascuna tranche pari al 15%.

15.3 La quota dei tesserati con status 04 e 09 da assegnare a ciascuna classe di età risponderà alla seguente ponderazione:

  • 0,60 classe di età 1996;

  • 0,80 classe di età 1997;

  • 1,00 classe di età 1998;

  • 1,20 classe di età 1999;

  • 1,40 classe di età 2000 e seguenti.

15.4 La quota, determinata ai sensi dell’art. 15.3, verrà incrementata del 50% per la stagione 2018/2019 nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive. Al fine di consentire una programmazione a medio – lungo termine si prevede sin d’ora che la quota di cui all’art. 15.3 verrà incrementata del 75% per la stagione 2019/2020 e del 100% per la stagione 2020/2021 nel caso in cui il giovane calciatore provenga dal proprio settore giovanile, con un tesseramento non inferiore a tre stagioni sportive consecutive.

15.5 Ai fini del calcolo del “minutaggio” rientrano nel computo anche le prestazioni sportive di quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo in favore della cessionaria, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore al compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda. Non verranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo gratuito da società di Serie A e B, ma per i quali sia previsto un premio e/o indennizzo in favore della società di Serie A e B. Saranno considerati ai fini del calcolo del “minutaggio” quei calciatori, in possesso dei requisiti anagrafici, il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo oneroso da società di Serie A e B, a condizione che per gli stessi sia contestualmente previsto un premio e/o indennizzo, pagato in corso di stagione sportiva, non sottoposto a condizioni di sorta, di importo pari o superiore alla sommatoria del corrispettivo della cessione o del trasferimento e dell’ammontare del compenso lordo fisso annuo loro spettante a titolo di emolumenti, incrementato del 30% corrispondente al costo azienda.

15.6 Il Consiglio Direttivo si riserva di apportare alla presente normativa regolamentare le eventuali modifiche tecniche ed interpretative che si renderanno necessarie al fine di consentire alle società una corretta applicazione della stessa.

Art. 3 Contributi (Mutualità di Sistema)

3.1. All’atto dell’iscrizione la società dovrà depositare apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di promozione alla Serie B, e/o iscrizione alla lega superiore, così come quantificato nel modulo all’uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

3.2 L’apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega superiore in caso di promozione e/o iscrizione alla Serie B, è contenuta nella domanda di iscrizione al Campionato e vincola la società per le tre stagioni sportive successive sempre che la stessa rimanga nell’organico della Serie B o della Serie A.

3.3 Gli importi trattenuti dalle Leghe superiori a fronte della indicata minore contribuzione alle società neo promosse sono di competenza della Lega Pro e saranno pari ad € 516.456,90 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione consegua alla classificazione al primo posto del girone di appartenenza ed ad € 774.685,35 per stagione sportiva nel caso in cui la promozione venga conseguita per effetto della classificazione dopo la disputa dei Play Off, ovvero in qualsiasi altro caso di accesso alla lega superiore.

3.4 Gli indicati importi verranno versati alla Lega Pro in due tranche di uguale importo, la prima entro il 1 dicembre e la seconda entro il 1 giugno della stagione sportiva successiva. Il Consiglio Direttivo, in conformità alle disposizioni statutarie, dispone con regolamento le modalità di utilizzo di dette somme e, nell’ipotesi in cui venga disposta la distribuzione delle stesse, resta fermo il principio in forza del quale le società retrocesse alla Lega Pro non percepiscono importi a titolo di “contributo di mutualità” nelle tre stagioni sportive successive alla retrocessione dalle Serie superiori in quanto, relativamente a tale periodo, già usufruiscono di una maggior contribuzione da parte della lega maggiore (anche se da quest’ultima erogata in un’unica soluzione).

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Pubblicato da il Ago 31 2018. Inserito nella categoria Le Altre. Puoi seguire le relative risposte tramite RSS 2.0. Puoi lasciare un commento a questo articolo

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