Corte Federale d’Appello: tutte le decisioni riguardo le penalizzazioni in Lega Pro
Ecco il comunicato emanato questa sera dal C.F.A. in merito ai ricorsi relativi alle penalizzazioni nel Campionato di Serie C.
Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 14 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:
I COLLEGIO
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl di Trieste (TS) così dispone:
– Sig. Milanese Mauro inibizione per mesi 3;
– US Triestina Calcio 1918 Srl ammenda di € 1.500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamoLa C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3 rispettivamente della società Rende Calcio 1968 Srl:
– in parziale accoglimento riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Coscarella Fabio a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
– respinge il ricorso della società Rende Calcio 1968 Srl. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.La C.F.A., sul ricorso della societa’ AC Cuneo 1905 srl avverso la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, respinge il ricorso come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
La C.F.A., sul ricorso della societa’ SS Monopoli 1966 avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, respinge il ricorso come sopra proposto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 8. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Matera Calcio Srl di Matera (MT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 5 e l’ammenda a € 1.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
II COLLEGIO
La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio Srl di Arzachena (SS), riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per i sigg.ri Fiorini Menio e Altana Davide. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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